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D. 09/03/2005 n. 149/05/CONSn) «piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale»: il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l'utilizzo radiofonico in tecnica digitale adottato con la delibera 249/02/CONS, e successive modificazioni ed integrazioni o) «Autorita»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 p) «Ministero»: il Ministero delle comunicazioni q) «Codice»: il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche r) «fase di avvio dei mercati»: il periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la data prevista dal decretolegge 23 gennaio 2001, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 2001, n. 66 per la conversione delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri in tecnica digitale. Art. 2. - Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce le disposizioni per promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale in attuazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Capo II - Autorizzazioni per i fornitori di contenuti radiofonici Art. 3. - Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio 1. L'autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi radiofonici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero sulla base delle norme del presente regolamento. L'autorizzazione è richiesta per ciascun programma diffuso in tecnica digitale, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato. 2. Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, i soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali. 3. L'autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative che impieghino non meno di quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. 4. L'autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di persone o di capitali o a società cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. 5. L'autorizzazione per fornitore di contenuti a carattere comunitario, in ambito nazionale o locale, è rilasciata esclusivamente a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e a società cooperative prive di scopo di lucro. 6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 7. Il palinsesto del fornitore di contenuti, è identificato da un unico marchio o denominazione e deve rispettare gli obblighi di programmazione e diffusione previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusione sonora. Il palinsesto giornaliero non può essere inferiore a 18 ore. 8. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere i dati relativi al soggetto richiedente, l'indicazione relativa all'ambito nazionale o locale ed i bacini di riferimento nonchè la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione a) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente per le società di persone e di capitali o certificazione comprovante la costituzione del richiedente in fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta società cooperativa priva di scopo di lucro c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio d) documentazione comprovante il numero di dipendenti impiegati in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, ad esclusione delle domande per fornitore di contenuti a carattere comunitario in ambito nazionale o locale e) l'elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonchè delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo f) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti g) il marchio o la denominazione di identificazione del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale h) le ricevute dei versamenti di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento, salvo che per i soggetti di cui al comma 12. 9. E' fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare al Ministero ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonchè nei documenti di cui al comma 8. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa. 10. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazioni istituito presso l'Autorità, ai sensi della delibera n. 236/01/CONS, e successive modificazioni. 11. Il Ministero provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Il termine per l'adozione del provvedimento può essere prorogato di una sola volta, con provvedimento motivato, fino a un massimo di trenta giorni qualora il Ministero, ritenendo necessario un supplemento di istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La proroga è comunicata con lo stesso provvedimento con cui il Ministero delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Il procedimento si conclude con l'archiviazione in caso di ritiro dell'istanza o di inerzia da parte del richiedente protrattasi oltre i sessanta giorni dall'ultima comunicazione del Ministero. 12. I soggetti autorizzati alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono richiedere al Ministero l'autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 13, 14 e 15. 13. L'autorizzazione di cui al comma 12 consente di trasmettere programmi radiofonici numerici nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione o dell'autorizzazione in tecnica analogica. La domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento, è presentata per ciascun programma diffuso in tec- nica numerica ed è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni: 1) che permangano per tutta la durata dell'autorizzazione i requisi ti previsti per la prosecuzione dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica dall'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto- legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; 2) che venga diffuso in tecnica digitale il medesimo programma radiofonico diffuso su frequenze terrestri in tecnica analogica; a tal fine l'emittente deve dichiarare la denominazione o il marchio identificativo del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale; 3) che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell'autorizzazione. 14. Il Ministero provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 12 entro un mese dalla ricezione della domanda; decorso tale termine senza che il Ministero si sia espresso l'autorizzazione si intende rilasciata. 15. I soggetti di cui al comma 12, qualora intendano irradiare anche programmi diversi da quelli già diffusi in tecnica analogica, sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione ai sensi del comma 8. Art. 4. - Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata per una durata di dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi previo assenso del Ministero, sentita l'Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai fini dell'assenso il Ministero verifica che il soggetto subentrante sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. 2. L'autorizzazione conseguita ai sensi dell'art. 3, comma 12, può essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica. 3. L'autorizzazione di cui all'art. 3 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonchè nei casi di rinuncia di dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa. 4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 3 comporta la decadenza dalla medesima. 5. Il Ministero dispone, con provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3 in caso di grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento ovvero nei casi previsti dall'art. 16, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248. Il termine per l'adozione del provvedimento di revoca è di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge. Art. 5. - Contributi 1. Il soggetto richiedente una autorizzazione di cui all'art. 3, per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è tenuto al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila euro) a titolo di contributo per le spese di istruttoria. Il fornitore di contenuti in ambito locale è tenuto al pagamento della somma di euro 300 (trecento euro) per bacino provinciale: tale contributo è ridotto del cinquanta per cento per ogni bacino provinciale oltre il primo e, in ogni caso, la somma complessiva da versare non può essere superiore a euro 1.000. Per i fornitori di contenuti a carattere comunitario, rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, gli importi sono ridotti della metà. Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono automaticamente adeguati per ciascun anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente regola- mento in misura pari al tasso programmato di inflazione per il medesimo anno. In caso di mancato pagamento del contributo la domanda è dichiarata improcedibile. |
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